STATUTO DELLA
“FONDAZIONE ALESSANDRO PAVESI ONLUS” (1)
Art. 1 – Costituzione, sede e durata
Per iniziativa di Maurizio Pavesi, Paola Bader, Federico Pavesi, Gianpaolo Pavesi e Laura Bader (“Membri Fondatori”) ed in memoria di Alessandro Pavesi è costituita la:
“FONDAZIONE ALESSANDRO PAVESI ONLUS”
nel seguito indicata come la “Fondazione”
La sede legale è in Napoli, via Crispi n. 74.
La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, non ha finalità politiche, ideologiche o di religione.
La Fondazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. A decorrere dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o ETS.
Art. 2 – Principi ispiratori
In linea con i valori etici e sociali di Alessandro Pavesi e con i suoi studi e le sue aspirazioni, scopo della Fondazione è diffondere i principi del diritto alla vita, della legalità e convivenza civile e della solidarietà. In particolare intende diffondere e promuovere la conoscenza ed il rispetto dei diritti inviolabili della persona – intesi sia a livello individuale dei diritti civili, che collettivamente sotto il profilo sociale – nonché delle regole quale base della convivenza civile. La Fondazione intende inoltre ispirarsi ai sentimenti di solidarietà sviluppati da Alessandro Pavesi, intesa come aiuto a favore dei bisognosi e rispetto nei confronti di persone o categorie disagiate.
Art. 3 – Oggetto
La Fondazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come definite all’articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti campi:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
c) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
d) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli;
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
La Fondazione svolge attività in linea con i principi ispiratori a favore prevalentemente dei giovani e degli adolescenti, direttamente o tramite accordi e/o convenzioni con altre fondazioni, associazioni, aziende ed enti pubblici e privati, università. Le finalità potranno essere perseguite anche attraverso la promozione e lo sviluppo di iniziative finalizzate al recupero dei valori dei diritti della persona, della legalità e della solidarietà sociale.
Le attività non potranno essere prestate a favore dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nonché di coloro che a qualunque titolo operino o facciano parte della Fondazione, come anche di soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della stessa.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e purchè siano secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale, come previsto dall’articolo 6 del Dlgs 117/2017.
Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
La Fondazione potrà realizzare le sue finalità anche attraverso: cessioni di beni di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione; manifestazioni, conferenze, pubblicazioni di ogni genere e altre iniziative; studi, ricerche e progetti didattici utilizzando ogni mezzo di comunicazione; premi, sovvenzioni e borse di studio.
La Fondazione potrà partecipare ad altri enti ed organismi senza scopo di lucro, nazionali e internazionali, aventi scopi affini o complementari.
La Fondazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, escluse comunque quelle attività che comportino l’assunzione della qualifica di ente commerciale. Potrà in particolare accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere, così come organizzare raccolte di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.
Art. 5 – Patrimonio e Fondo di Gestione
Come risultante dall’atto costitutivo il patrimonio della Fondazione è di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila,00).
Lo stesso Patrimonio può essere aumentato: con donazioni, conferimenti e contributi, di qualsiasi genere e natura, che perverranno alla Fondazione con destinazione espressa al Patrimonio e dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio.
Il Fondo di Gestione della Fondazione è utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esso è costituito: dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione; da eventuali donazioni e contributi, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Membri Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 6 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- l’Organo di Controllo.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico e di eccezioni deliberate del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 – Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica cinque anni.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri nominati dai Membri Fondatori, o da loro discendenti o aventi diritto, che indicano anche il Presidente.
In caso di dimissione o di decesso di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione, il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Si considera dimissionario il Consigliere che per tre adunanze consecutive non intervenga alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo.
Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell’intero collegio. In tal caso il Presidente deve richiedere una nuova nomina ai Membri Fondatori.
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per la gestione e potrà quindi compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto. Al Consiglio di Amministrazione spetta tra l’altro:
- la gestione della Fondazione, stabilendo anche le linee generali dell’attività e i relativi obiettivi e programmi, e deliberare su ogni questione di rilevante interesse per la Fondazione;
- deliberare l’accensione di mutui, prestiti e leasing, acquisti e alienazioni di immobili, accettazione di donazioni e contributi di qualsiasi natura, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi nonché le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- deliberare sulla costituzione dell’Organo di Controllo e sulla nomina dei componenti;
- nominare, se del caso, il Comitato Scientifico;
- approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in mancanza, dal membro più anziano.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno dei suoi componenti. Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato sono cumulabili.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, anche senza specifiche formalità, ed ogni qual volta lo chieda la maggioranza dei membri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ritenute valide purché risulti presente, anche in via telematica o telefonica, la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei presenti ed in caso di parità il voto del Presidente sarà risolutivo.
Art. 8 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale. E’ autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati ed enti finanziari, da enti pubblici e privati, qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione e può effettuare transazioni giudiziarie. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente medesimo entro e non oltre un mese dall’adozione del provvedimento.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano.
La firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri Consiglieri ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri delegati.
Il Presidente decade con il Consiglio che lo ha eletto.
Art. 9 – Comitato Scientifico
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico determinandone anche il numero dei componenti e la durata dell’incarico
Il Comitato Scientifico è un organo tecnico-consultivo di supporto al Consiglio di Amministrazione, suoi compiti sono: predisporre programmi, progetti, e piano di attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; curare l’attuazione degli eventi formativi ed informativi, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione; fornire pareri al Consiglio di Amministrazione; svolgere ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione.
Tra i componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Scientifico che lo presiede e ne coordina i lavori.
il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto alle sedute del Comitato Scientifico.
Art. 10 – Organo di Controllo
L’Organo di Controllo, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, è composto da uno a tre membri secondo le disposizioni degli articoli 2397 e 2399 del CC. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di Controllo sono demandate le attività previste dall’articolo 30 commi 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, quando applicabili.
Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 luglio di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio redatto nel pieno rispetto circa la firma ed il contenuto richiesti dal D. Leg.vo 460/97, da approvare entro il 30 novembre successivo.
Entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo.
Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dal bilancio regolarmente approvato, devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro come definiti dal D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.
Art. 12 – Durata e scioglimento della Fondazione
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
Sono considerate cause di scioglimento della Fondazione, oltre quelle previste dal Codice Civile: l’impossibilità di raggiungimento dello scopo; la delibera di scioglimento adottata dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con voto assunto a maggioranza qualificata di due terzi dei propri membri, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di estinzione della Fondazione, o di suo scioglimento per qualsiasi causa, il Patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 – Foro competente
Per ogni controversia di natura giudiziaria sarà competente il Foro di Napoli.
Art. 14 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme previste dalla legge.
(1) Statuto modificato il 25 luglio 2019 per atto Notaio Marco Mazio repertorio 26689, raccolta 6223, ed approvato dalla regione Campania con Decreto n. 100 del 31 marzo 2020.